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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi econ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali,
sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione
del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di
controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia
interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al
presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del
medesimo articolo:
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e
secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per
singola amministrazione.

In allegato gli elenchi di ciascun anno:

Allegati:
Scarica questo file (2013.csv)2013.csv[elenco 2013 come da art.27 comma 2 Dlgs 33/2013]127 Kb
Scarica questo file (2014.csv)2014.csv[elenco 2014 come da art.27 comma 2 Dlgs 33/2013]127 Kb
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 23 Gennaio 2015 09:41 )
 
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