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Passo carrabile

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Passi carrabili ed accessi ai fondi

 

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e le modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. L.vo 15-11-1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

2. E' determinata in anni 20 la durata degli atti di concessione o autorizzazione per accessi, diramazioni e passi carrabili.

3. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da à accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

 

Responsabile del provvedimento finale: Frediani Tania - email t.frediani@comune.certaldo.fi.it

Responsabile del procedimento: Romagnoli Sandra - email  s.romagnoli@comune.certaldo.fi.it

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 01 Ottobre 2019 16:46 )
 
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